Il provvedimento, che costituisce l’attuazione dell’articolo 25 del legge sullo sviluppo, reca appunto la disciplina per la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio del combustile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.
Il decreto si articola in 5 titoli: 1) il primo riassume in forma ricognitiva i contenuti nel decreto.
2) Con il secondo vengono disciplinate le procedure autorizzative per la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti nucleari. In tale ambito vengono fissati i requisiti soggettivi degli operatori, viene disciplinata la localizzazione degli impianti, il sistema di stoccaggio temporaneo del combustibile e dei rifiuti radioattivi, in attesa del definitivo stoccaggio nel Deposito nazionale e definiti e le misure compensative in favore della cittadinanza interessata. Più in dettaglio sarà l’Agenzia per la sicurezza nucleare a valutare la peculiarità dei siti più idonei, sulla base dei dati tecnico scientifici, predisposti da enti pubblici di ricerca, compresi Ispra, Enea e università, all’interno di uno schema di parametri relativi alle caratteristiche sismiche, geofisiche e geologiche del sito, l’accessibilità all’area, la distanza dai centri abitati, nonché le infrastrutture di trasporto, la disponibilità di risorse idriche, il valore paesaggistico e architettonico. Riguardo alle compensazioni economiche, viene previsto un beneficio economico onnicomprensivo annuale commisurato alla potenza elettrica nominale dell’impianto in fase di cantiere, pari a 3 mila euro per megaWatt. Una volta che l’impianto nucleare sarà entrato in esercizio, in benefico economico sarà commisurato all’energia elettrica prodotta ed immessa in rete, pari a 0,4 euro per MWh da corrispondere ad imprese e cittadini sulla base dei criteri definiti dagli enti locali. Il 10% dei benefici saranno attribuiti alle province in cui è ubicato l’impianto; il 55% ai comuni e per il 35% ai comuni limitrofi, fino ad un massimo di 20 km. Nella fase della realizzazione, invece, i benefici saranno destinati per il 40% agli enti locali e per il 60% alle persone residenti e alle imprese presenti sul territorio e si tradurranno in una riduzione della spesa energetica, della tarsu, delle addizionali Irpef, Irpeg e Ici.
3) Nel Titolo III venono disciplinate le procedure di localizzazione e autorizzazione per la costruzione del Deposito nazionale, destinato allo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività. Anche per il territorio che ospiterà il deposito dei rifiuti radioattivi sono previsti benefici economici.
4) Il Titolo IV prevede la definizione di una campagna nazionale di informazione in materia di produzione di energia elettrica nucleare, con particolare riferimento ai temi della sicurezza e dell’economicità, mentre sono previste a carico dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, dei titolari delle autorizzazioni e della Sogin opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni interessate.
5) Il Titolo V prevede le norme finali relative alle sanzioni e alle abrogazioni.
Sul decreto verrà acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari. Il testo è soggetto a modifiche. (22 dicembre 2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed in particolare, l’articolo 25 della citata legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente “Impiego pacifico dell’energia nucleare”, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393 recante “Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull’impiego di energia elettrica”;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, così come modificato e integrato dai decreti legislativi 26 maggio 2000, n. 241, 9 maggio 2001, n. 257 e 20 febbraio 2009, n. 23, recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità“;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59″ e successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 recante “Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato”;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 368 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi”;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 di “Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, recante, ai commi da 99 a 106 dell’articolo 1, integrazioni delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282 “Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997″;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
Visto l’art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del … 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche e integrazioni acquisito in data ……;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .. …;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
(Disposizioni generali)
Articolo l
(Oggetto)
1. Con il presente decreto si attua il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:
a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui alla lettera a), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;
b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;
c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;
d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
e) le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
f) le misure compensative relative alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;
g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;
h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, valgono le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come successivamente modificati ed integrati, nonché le seguenti:
a) “Agenzia” è l’Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all’art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;
c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;
d) “Conferenza unificata” è la Conferenza prevista all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;
e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;
f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;
g) “AIEA” (ovvero “IAEA”) è l’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
h) “AEN-OCSE” (ovvero “NEA”) è l’Agenzia per l’energia nucleare presso l’OCSE, con sede a Parigi.
i) “deposito nazionale” è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi di seconda categoria e, a titolo provvisorio e di lunga durata, dei rifiuti di terza categoria e del combustibile irraggiato provenienti dall’esercizio di impianti nucleari.
Articolo 3
(Strategia del Governo in materia nucleare)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell’Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta un documento programmatico, definito “Strategia del Governo in materia nucleare”, ovvero più sinteticamente “Strategia nucleare”, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio degli stessi, valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.
2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. La Strategia nucleare indica, in particolare:
a) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;
b) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;
c) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia;
d) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;
e) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi, da emanare ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della legge 14 novembre 1995, n.481;
f) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di non proliferazione;
g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione degli impianti a fine vita;
h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;
i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare il target prefissato di potenza da installare;
l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.
TITOLO II
(Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione, l’esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e relative misure compensative)
Articolo 4
(Autorizzazione degli impianti nucleari)
1. La costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell’operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
Articolo 5
(Requisiti soggettivi degli operatori)
1. Gli operatori devono essere in possesso o in grado di garantire i requisiti soggettivi, definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative necessarie per attivare, gestire e controllare il processo di ottenimento delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legge in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, nonché per garantire il pieno controllo delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall’AIEA.
Articolo 6
(Programmi di intervento degli operatori)
1. Gli operatori di cui all’articolo 5, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero ed al Ministrero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell’articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all’articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il programma di intervento è soggetto al diritto di accesso agli atti, di cui alla legge.7 agosto 1990 n. 241, fatte salve le informazioni di carattere commerciale individuate dallo stesso operatore proponente, nonché a quello di cui al d.lgs. n. 195 del 2005, e non riguarda la localizzazione degli impianti
Articolo 7
(Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari)
1. L’Agenzia, su richiesta degli operatori, procede alle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza degli impianti proposti dagli operatori ed accerta la rispondenza ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall’AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall’AEN-OCSE, tenendo conto delle approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare.
Articolo 8
(Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari)
1. Al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e di protezione dell’ambiente, entro sessanta giorni dall’adozione del documento programmatico di cui all’articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definiscono, su proposta dell’Agenzia, formulata in coerenza il suddetto documento programmatico e sulla base di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l’ISPRA, l’ENEA e le università, uno schema di parametri di riferimento relativi alle seguenti caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree idonee:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) qualità dell’aria;
c) idrologia e risorse idriche;
d) fattori climatici;
e) biodiversità;
f) geofisica e geologia;
g) valore paesaggistico;
h) valore architettonico-storico;
i) accessibilità.
l) sismo-tettonica;
m) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
n) strategicità dell’area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
o) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.
2. Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. I Ministeri di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito nell’articolo 9, adottano lo schema di cui al comma 1 entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, adeguando i parametri di cui allo schema iniziale, su proposta dell’Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando l’eventuale mancato accoglimento delle stesse. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2.
Articolo 9
(Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare)
1. La Strategia nucleare di cui all’articolo 3, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell’articolo 8, è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare cura lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i principi e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni interessate.
3. Al termine della procedura di valutazione ambientale strategica, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adeguano, per le parti di rispettiva competenza, la Strategia e le disposizioni di cui al comma 1 secondo le conclusioni della Valutazione ambientale strategica e sottopongono gli atti così adeguati all’approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. Per gli aggiornamenti si seguono le medesime procedure previste per l’approvazione.
Articolo 10
(Istanza per la certificazione dei siti)
1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 9, comma 4, ciascun operatore interessato, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all’Agenzia dell’istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all’insediamento di un impianto nucleare.
2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’Agenzia, concernenti:
a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall’articolo 5;
b) puntuale indicazione del sito destinato all’istallazione dell’impianto e titolarità dello stesso;
c) progetto preliminare dell’impianto, recante l’indicazione della tipologia dell’installazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;
d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell’impianto nell’ambito del sito indicato;
e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sulle aree;
f) documentazione relativa alla valutazione preliminare di sicurezza di cui all’articolo 7;
g) documentazione richiesta dalla normativa in materia di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
h) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali;
i) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica
l) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere connesse;
m) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all’articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare.
Articolo 11
(Certificazione dei siti)
1. L’Agenzia effettua l’istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all’articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro 30 giorni della relativa ricezione.
2. L’Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all’acquisizione degli elementi richiesti.
3. L’Agenzia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza:
a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all’articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell’articolo 9, comma 5,
b) alle scelte tecniche relative all’interazione sito-impianto,
c) alla strategia nucleare di cui all’articolo 3, con riguardo alla capacità produttiva dell’impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte,
4. L’Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministro dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata.
6. In caso di mancata definizione dell’intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’intesa stessa, si provvede alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.
7. L’intesa opera anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.
8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l’elenco dei siti certificati sui quali è stata espressa l’intesa regionale alla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
9. Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione, ed è attribuito alla titolarità dell’operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell’Agenzia.
10. Entro i dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare procede adegua il proprio Piano Energetico Ambientale coerentemente al disposto dell’intesa.
11. L’efficacia del decreto di cui al comma 9 per ciascun sito viene meno decorsi ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione senza che venga presentata l’istanza di cui all’articolo 13, comma 1, salvo motivata richiesta di proroga da parte dell’operatore interessato, da presentarsi prima della scadenza del termine; da tale inefficacia consegue la responsabilità dell’operatore per i danni econonomici conseguenti all’avvenuta certificazione del sito.
12. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi.
Articolo 12
(Attività preliminari)
1. La certificazione del sito approvata, ai sensi dell’articolo 11 e su cui è stata acquisita l’intesa della Regione interessata costituisce titolo per svolgere, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, le seguenti attività:
a) indagini geognostiche;
b) effettuazione di rilievi;
c) allacci tecnologici di cantiere;
d) eventuali caratterizzazioni ambientali dei terreni;
e) recinzione delle aree.
2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all’ente locale interessato secondo la normativa vigente.
Articolo 13
(Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente)
1. Entro il termine di cui all’articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l’operatore titolare del sito certificato propone apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l’impianto nucleare, nonché per la certificazione del proponente.
2. L’istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’Agenzia, corcernenti:
a) denominazione e ragione sociale dell’istante o del consorzio, con i relativi assetti societari;
b) documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all’articolo 4;
c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell’operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti;
c-bis) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.
d) progetto definitivo dell’impianto, rispondente, tra l’altro, ai dettami di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e comprendente, tra l’altro, la natura, le caratteristiche e la durata dell’impianto e delle opere connesse, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all’impianto nucleare;
e) studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA;
f) rapporto finale di sicurezza;
g) documentazione relativa al modello operativo per l’esercizio dell’impianto; in particolare:
I. manuale per la gestione in qualità;
II. regolamento di esercizio;
III. manuale operativo;
IV. programma delle prove funzionali a freddo;
V. programma generale di prove con il combustibile nucleare;
VI. organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all’esercizio tecnico dell’impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;
h) studio preliminare di disattivazione dell’impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti;
i) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie;
j) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall’impiego pacifico dell’energia nucleare;
k) idonea documentazione attestante la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica, secondo le modalità fissate con il decreto di cui all’articolo 15;
l) documentazione attestante l’ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;
i) stima aggiornata dell’ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell’ articolo 22, a titolo di misure compensative per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali interessati, con l’indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi.
3. L’istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini dell’avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.
4. L’istruttoria tecnica relativa all’istanza è svolta dall’Agenzia, eventualmente avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; l’Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici mesi dalla ricezione dell’istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente.
5. Nell’ambito dell’istruttoria, l’Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri e le autorizzazioni di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.
6. L’Agenzia, ai fini della conclusione dell’istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2008, n. 4, con parere motivato delle rispettive commissioni e si adegua ai loro esiti.
7. L’AIA e la VIA si svolgono secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; non possono avere ad oggetto questioni già sottoposte a valutazione ambientale strategica o alla valutazione dell’Agenzia nell’ambito della localizzazione del sito.
8. L’Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l’impianto. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione unica. L’Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.
9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all’Unione Europea ai fini dell’acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.
10. Al compimento dell’istruttoria, l’Agenzia, anche in base all’esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Agenzia.
11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all’intesa.
12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l’autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell’autorizzazione unica.
13. L’autorizzazione unica indica:
a) l’identità del titolare dell’autorizzazione;
b) la natura, le caratteristiche, la durata dell’impianto e delle opere connesse;
c) il perimetro dell’installazione;
d) la sua decorrenza e durata;
e) i criteri di accettabilità che assicurino la conformità dell’impianto e delle sue infrastrutture a quanto prescritto;
f) le ispezioni, i test e le analisi che il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad effettuare, con la specificazione delle modalità tecniche di svolgimento;
g) le prescrizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;
h) le prescrizioni e gli obblighi di informativa, comprensivi di modalità e termini, per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell’ambiente;
i) le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi;
l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la tutela dell’ambiente e della pubblica utilità.
14. L’autorizzazione unica vale anche quale licenza per l’esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell’energia nucleare a scopi industriali ai sensi dell’art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell’operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall’Agenzia.
15. L’autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi. L’autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato.
Articolo 14
(Responsabilità del titolare dell’autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione)
1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, il titolare dell’autorizzazione unica è altresì responsabile:
a) della sicurezza dell’impianto;
b) della formazione dei lavoratori dell’impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell’impianto medesimo;
c) dell’osservanza delle prescrizioni dell’Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all’esercizio degli impianti;
d) dell’attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell’impianto nucleare oggetto dell’autorizzazione stessa.
2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall’Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico del titolare dell’autorizzazione unica.
3. E’ posta in capo al titolare dell’autorizzazione unica, sotto la supervisione dell’Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell’impianto in modo sistematico e verificabile, garantendo l’esistenza e l’attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.
Articolo 15
(Relazione annuale del titolare dell’autorizzazione unica)
1. Il titolare dell’autorizzazione unica ha l’obbligo di trasmettere all’Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all’interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull’ambiente.
2. Il titolare dell’autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell’impianto nucleare, trasmette all’Agenzia un rapporto contenente:
a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;
b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l’autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l’entrata a regime dell’impianto;
c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;
d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall’Impianto Nucleare nell’ambiente;
e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell’impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull’ambiente.
3. Il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all’articolo 21 ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell’autorizzazione unica e dell’Agenzia.
Articolo 16
(Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa)
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.
Articolo 17
(Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti)
1. L’Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell’autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa.
2. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione dell disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l’esercizio dell’impianto e le salvaguardie, l’Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l’esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.
3. Il titolare dell’autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell’Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell’autorizzazione unica potrà proporre all’Agenzia, per l’approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative.
4. Entro i successivi quindici giorni, l’Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell’autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l’Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all’autorizzazione unica.
Articolo 18
(Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi)
1. Il titolare dell’autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell’impianto. A tal fine per rifiuti operazionali si intendono quelli prodotti durante l’esercizio dell’impianto nucleare, che vengono gestiti dall’operatore in base alla normativa vigente e stoccati temporaneamente nel sito dell’impianto stesso in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale.
2. Il titolare dell’autorizzazione unica provvede, secondo le prescrizioni impartite dall’Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.
3. I costi delle attività di cui al comma 2 sono a carico del titolare dell’autorizzazione unica.
Articolo 19
(Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti)
1. L’attività di disattivazione degli impianti è svolta dalla Sogin S.p.A.
2. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell’impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell’impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.
3. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell’impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione.
4. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene per il tramite del fondo di cui all’articolo 20, alimentato con i contributi dei titolari dell’autorizzazione unica.
5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A. risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell’autorizzazione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza.
Articolo 20
(Fondo per il “decommissioning”)
1. Il Fondo per il “decommissioning” di cui all’art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 è istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell’autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell’impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e che abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.
2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall’AEEG, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere dell’Agenzia, in forma commisurata a analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa. L’importo è attualizzato ogni anno secondo gli indici definiti dall’AEEG.
3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziare che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall’AEEG che provvede all’erogazione dei fondi per stato d’avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.
Articolo 21
(Comitati di confronto e trasparenza)
1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell’articolo 8, comma 4 è istituito un “Comitato di confronto e trasparenza”, finalizzato a garantire alla popolazione l’informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull’attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente.
2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell’impianto nucleare.
3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell’impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all’uopo dal titolare dell’autorizzazione unica.
4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con oneri a carico dell’operatore, è composto da:
a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;
b) il/i Presidente/i della/e Provincia/e interessata/e o suo/i delegato/i;
c) il/i Sindaco/i del/i Comune/i interessato/i o suo/i delegato/i;
d) il Prefetto o suo delegato;
e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
f) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) un rappresentante dell’ISPRA;
h) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
i) un rappresentante dell’ARPA della Regione interessata;
l) un rappresentante dell’Agenzia;
m) un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell’autorizzazione unica, del titolare di quest’ultima;
n) un rappresentante dell’associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;
o) un rappresentante dell’imprenditoria locale indicato dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
p) un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;
q) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall’Agenzia.
5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest’ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l’opportunità.
6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, l’ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti a carico del contributo annuale di cui all’articolo 22.
Articolo 22
(Misure compensative)
1. Il rilascio dell’autorizzazione unica deve essere contestuale all’assunzione del vincolo alla realizzazione delle misure compensative di cui all’articolo 25, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99, in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell’impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.
2. Il titolare dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4:
a) un beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere in quote annuali commisurate allo stato di avanzamento per ciascun anno solare, o parte dello stesso, del programma di costruzione dell’impianto nucleare oggetto di autorizzazione; l’aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell’impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 €/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per potenze superiori al predetto livello;
b) a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell’impianto nucleare, commisurato all’energia elettrica prodotta e immessa in rete ed è pari a 0,4 €/MWh.
3. Il titolare dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell’impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico.
4. I benefici economici di cui ai commi 2 e 3 sono destinati per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l’impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l’impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all’interno di un’area compresa nei 20 km dal perimetro dell’impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all’interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l’altro, di criteri di perequazione territoriale.
5. Il beneficio di cui al comma 2, lettera a), secondo criteri e modalità fissati da specifiche convenzioni tra il titolare dell’autorizzazione unica e gli enti locali interessati da ciascun impianto, sulla base di uno schema-tipo definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, è destinato:
a) per il 40% agli enti locali;
b) per il 60% alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell’impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, IRPEG e dell’ICI.
6. I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.
7. I benefici di cui al comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.
8. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi di compensazione. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.
Articolo 23
(Decadenza dei Benefici)
1. Nel caso in cui la realizzazione o l’esercizio dell’impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell’arresto.
TITOLO III
(Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative)
Articolo 24
(Deposito nazionale e Parco tecnologico)
1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale nell’ambito del Parco Tecnologico, destinato ad ospitare ed a smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi a basse e media attività ed all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività ed il combustibile irraggiato provenienti dall’esercizio di impianti nucleari,
Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché di un Centro di studi e sperimentazione nel quale confluiranno o a cui saranno collegate tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione
La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione del Centro di studi e sperimentazione.
Articolo 25
(Sogin S.p.A.)
1. La Sogin S.p.A è il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell’esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all’articolo 24, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.
A tal fine:
gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell’articolo 25;
cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
c) provvede alla realizzazione ed all’esercizio del Parco Tecnologico;
riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’articolo 26, con modalità e secondo tariffe che saranno stabilite con provvedimento separato, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell’articolo 28 del presente decreto legislativo;
promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.
2. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell’Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
Articolo 26
(Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio del Parco Tecnologico)
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dall’Agenzia di cui all’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’articolo 9, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.
2. Il progetto preliminare di massima contiene gli elementi ed è corredato dalla documentazione di seguito indicati:
documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilità a deposito; modalità di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);
dimensionamento preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo;
c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;
indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;
criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito;
indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell’impiego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalità richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione;
indicazione delle modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito;
indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali;
ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento.
3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l’ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare di massima e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241
4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l’Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l’UPI, l’ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell’AIEA e dell’Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative di cui all’articolo 24, comma 2, lettera i).
5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell’Agenzia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell’Agenzia.
7. La Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate all’insediamento del Parco Tecnologico stesso, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d’interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d’interesse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell’area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dall’Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l’intesa delle Regioni interessate.
8. In caso di mancata definizione dell’intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’intesa stessa, si provvede alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all’intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.
9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l’intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all’articolo 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell’ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all’individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall’Agenzia. L’Agenzia vigila sull’esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.
11. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell’Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e ne attribuisce la titolarità alla stessa Sogin S.p.A. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell’Agenzia.
12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale, con particolare approfondimento dei temi della sicurezza, della tutela ambientale, nonché quelle relative alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e alle misure compensative previste, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.
13. Entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25, comma 2, lettera g), della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo modalità di cui al precedente articolo 25, per la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dall’Agenzia entro e non oltre il termine di un anno dalla presentazione della istanza.
14. Al compimento dell’istruttoria, l’Agenzia, anche in base all’esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Agenzia.
15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina un commissario ad acta per adottare l’atto sostitutivo dell’intesa. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all’intesa.
16. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l’autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia.
17. Nell’autorizzazione unica sono definiti:
le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico;
il perimetro dell’installazione;
le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell’autorizzazione unica, è tenuta ad effettuare;
i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella documentazione posta a corredo dell’istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 26, specificando inoltre le modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;
le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell’ambiente, nonché il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.
Articolo 27
(Istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica e attività istruttoria)
1. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere la seguente documentazione:
progetto definitivo del Parco Tecnologico;
studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;
rapporto finale di analisi di sicurezza;
documentazione da cui risulta il modello operativo per l’esercizio del Deposito nazionale, in particolare:
- regolamento di esercizio;
- manuale operativo;
- programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;
- organigramma del personale preposto ed addetto all’esercizio tecnico dell’impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità.
elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere connesse;
idonea garanzia finanziaria ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
documentazione attestante l’ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;
2. Nell’ambito dell’istruttoria, l’Agenzia:
valuta la documentazione allegata all’istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà soggetto il Deposito nazionale;
richiede alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;
acquisisce l’esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti;
promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione Europea.
3. All’esito dell’istruttoria, l’Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 25.
Articolo 28
(Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato)
1. Le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al Deposito nazionale sono determinate annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l’altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti (caratterizzazione, condizionamento, riconfezionamento, ecc.) e delle misure compensative di cui all’articolo 29.
Articolo 29
(Misure compensative)
1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti.
2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare, che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto al comma 3.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
4. Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.
5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.
TITOLO IV
(Campagna di informazione)
Articolo 30
(Campagna di informazione)
1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”, avvalendosi, tramite stipula di un’apposita convenzione, dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A e prevedendo, nell’ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell’ISPRA, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Area istituzioni, territorio e ambiente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l’obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza del settore, individuato nell’ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l’ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.
3. La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la creazione di un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con modalità di interazione con l’utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.
4. La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i sei mesi successivi all’approvazione di cui al comma 2.
Articolo 31
(Realizzazione)
1. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna è realizzata in deroga alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000. Può applicarsi l’art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
TITOLO V
(Norme finali)
Articolo 32
(Sanzioni)
1. Chiunque costruisce o pone in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di origine nucleare ovvero un impianto di fabbricazione del combustibile nucleare, senza avere ottenuto l’autorizzazione unica di cui all’articolo 13, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione di euro a 150 milioni di euro.
2. Il titolare dell’autorizzazione unica che omette di effettuare le ispezioni, i test e le analisi di cui all’art. 13, ovvero non le effettua secondo le modalità stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 50.000.000 di euro.
3. Fuori dall’ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, chiunque non ottempera alle prescrizioni impartite dall’Agenzia nell’autorizzazione unica di cui all’articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 50.000.000 di euro.
4. Il titolare dell’autorizzazione unica che non trasmette il rapporto di cui all’articolo 15, comma 1 o lo trasmette incompleto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 1.000.000 di euro.
5. Il titolare dell’autorizzazione unica che non ottempera alle prescrizioni relative al trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti operazionali di cui all’articolo 18, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 euro a cento milioni di euro.
7. I soggetti tenuti alla corresponsione dei benefici compensativi di cui all’articolo 22 che non ottemperano agli obblighi di versamento dei benefici stessi entro i termini previsti dalle convenzioni di cui al comma 5 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 6 dell’articolo medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 euro a 10 milioni di euro.
8. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dai commi precedenti, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce.
9. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l’Agenzia, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. Nei casi di maggiore gravità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi, ovvero della revoca dell’autorizzazione.
13. I ricorsi avverso le sanzioni di cui al presente articolo sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l’Agenzia.
Articolo 33
(Abrogazioni)
Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia incompatibili con il presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





